La sede della banca in corso San Giorgio

TERAMO

Azioni ex Tercas, il giudice: «Risparmiatori non informati»

Il tribunale accoglie il ricorso di una teramana, sarà risarcita degli 11mila euro persi: «Operatori di banca obbligati a chiedere agli investitori la loro propensione al rischio»

TERAMO. La cronaca giudiziaria continua a declinare la vicenda delle azioni ex Tercas con un’altra sentenza a favore dei risparmiatori. Un pronunciamento destinato a fare nuova giurisprudenza soprattutto nel passaggio in cui stabilisce che «prima della stipulazione dei contratti gli intermediari autorizzati devono chiedere all’investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, i suoi obiettivi di investimento nonchè la sua propensione al rischio». Stabilendo ancora una volta che non basta la consegna di un modello prestampato per assolvere agli obblighi di informazione.

In questo caso è la sentenza del giudice onorario di tribunale Carla Fazzini a stabilire il risarcimento per una risparmiatrice teramana che aveva acquistato azioni per un valore di 11mila euro e che, come tantissimi altri, è rimasta senza niente dopo il loro azzeramento del 2014 . Il tribunale ha sancito che la donna (assistita dall’avvocato Odette Frattarelli) dovrà essere risarcita dall’istituto (oggi Banca Popolare di Bari) perché all’epoca non fu adeguatamente informata dei rischi.

I fatti contestati risalgono al 2006, prima del commissariamento del 2012 e prima dell’ingresso della Banca Popolare di Bari. «Le informazioni da trasmettere al cliente», scrive il giudice nella sentenza, «debbono essere concrete e specifiche, come propriamente ritagliate sul singolo prodotto di investimento e che le stesse vanno date sempre e comunque, in via indipendente dalle peculiari caratteristiche di esperienza dell’investitore e di peso dell’investimento rispetto al patrimonio complessivamente investito». E precisa: «L’onere informativo gravante sull’intermediario non può ritenersi assolto attraverso la mera consegna di documentazione contrattuale, sia pure informativa, occorrendo che lo stesso fornisca l’ausilio necessario e funzionale a consentire al cliente di esprimere una scelta consapevole, mediante la illustrazione e la spiegazione delle informazioni contenute nel prospetto ed ulteriori necessarie in relazione al proprio profilo».

Nel solco di questo pronunciamento, espresso tra l’altro sulla base di svariate sentenze della Cassazione, il tribunale sottolinea che: «La dichiarazione sottoscritta dagli investitori non può in alcun modo valere a ritenere l’adempiuto onere informativo incombente alla banca in presenza di una contestazione di inadempimento specifica formulata dall’attrice». E così conclude: «Acclarato l’inadempimento della banca deve ritenersi dimostrato tanto l’elemento soggettivo quanto l’elemento causale che lega la condotta omissiva al danno-evento».

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