Interessi non dovuti, banca condannata a risarcire il cliente

15 Febbraio 2026

Imprenditore vince anche in appello: dopo 10 anni dovrà essere indennizzato con quasi 60mila euro. Respinto il ricorso dell’istituto di credito

TERAMO. I tempi della giustizia non sono mai quelli della via reale. A un imprenditore teramano ci sono voluti quasi 10 anni, tra primo e secondo grado, per veder riconosciuto il suo diritto a essere risarcito per degli interessi bancari non dovuti. È una sentenza che trae linfa dai numerosi pronunciamenti della Cassazione sull’indebito bancario, ovvero su somme percepite ma non dovute dagli istituti di credito a titoli di interessi vari, quella con cui la Corte d’appello dell’Aquila ha respinto il ricorso di un istituto di credito contro la sentenza di primo grado che aveva accolto la richiesta di risarcimento dell’imprenditore. L’uomo (assistito dall’avvocato Guglielmo Flacco) ha ottenuto un risarcimento di quasi 60mila euro da una banca dopo la chiusura del conto corrente avvenuta nel 2010 e il primo ricorso in tribunale presentato nel 2015.

In primo grado il tribunale aveva disposto l’accertamento di una consulenza tecnica i cui risultati hanno tenuto anche in secondo grado. «Le riscontrate nullità in punto di applicazione degli interessi ultralegali, di capitalizzazione trimestrale degli interessi e di commissione di massimo scoperto», si legge nella sentenza di secondo grado, «non sono state oggetto di censura da parte della banca sicchè sul punto la sentenza di primo grado risulta essere passata in giudicato. Nella determinazione del saldo del predetto contratto sono state integralmente recepite le conclusioni della Ctu e in particolare vi è stata l’adesione alla seconda opzione di calcolo che ha riconosciuto un saldo a favore del correntista per un importo di 50.898 euro.

Le risultanze della Ctu, in quanto fondate sulla disamina degli estratti conto devono essere certamente condivise sicchè non è possibile aderire alla tesi sostenuta dall’appellante secondo cui non sarebbe stata raggiunta la prova che nella nozione di fido indicata dall’esperto potrebbero ricomprendersi altre ipotesi quali l’anticipo fatture».

Partendo da un principio sancito più volte dalla Cassazione i giudici hanno scritto: «In tema di contratto di apertura di credito viziato da difetto di forma, il rilievo officioso della relativa nullità di protezione incontra il limite dell’interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre l’azione di nullità, la quale rimane conseguentemente ascritta la possibilità di fornire la prova del proprio affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, attestanti il reiterato adempimento da parte della banca degli ordini di pagamento impartiti dal correntista».

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