Mamma suicida, il pm fa ricorso contro l’assoluzione del marito

L’uomo è stato processato con l’accusa di maltrattamenti, ma per il giudice il fatto non sussiste La donna si è tolta la vita come aveva fatto un anno prima la sorella ex olimpionica di maratona
TERAMO. I fascicoli giudiziari declinano tragedie che nel tempo possono solo diventare più dolorose. Come quella di Simona Viceconte, la 45enne piemontese che due anni fa si tolse la vita nella sua abitazione teramana come 12 mesi prima aveva fatto la sorella Maura, ex olimpionica di maratona e di fondo. Ora il caso finisce in Appello dopo che la Procura teramana (pm titolare del fascicolo Enrica Medori) ha fatto ricorso impugnando l’assoluzione del marito della donna. Luca Amprino, 53 anni, bancario, (difeso dagli avvocati Antonietta Ciarrocchi e Cataldo Mariano), a febbraio è stato assolto dall’accusa di maltrattamenti (psicologici) al termine di un rito abbreviato in cui la Pubblica accusa aveva chiesto per l’uomo una condanna a 10 anni. Secondo la Procura, che si era mossa sulla base di segnalazioni di amiche della donna, l’uomo avrebbe nel tempo inflitto alla moglie (tra i coniugi era in corso una separazione) maltrattamenti psicologici che avrebbero aggravato la sua condizione di fragilità fino a portarla al gesto estremo. Accuse sempre respinte con forza dall’uomo e dalle due figlie la cui testimonianza è stata acquisita in un incidente probatorio .
Per il giudice Lorenzo Prudenzano, che ha pronunciato la sentenza di assoluzione, il fatto non sussiste. In 31 pagine di motivazioni Prudenzano ha ricostruito fatti e circostanze partendo da una certezza: nei confronti della donna non c’è mai stato nessun maltrattamento né fisico né psicologico, nessuna privazione economica. «Reputa il giudicante che le dichiarazioni fornite dalle amiche della persona offesa le quali hanno concordemente rappresentato come la donna versasse in condizioni di sostanziale indigenza a causa delle privazioni economiche imposte dall’imputato», ha scritto, «non possono essere ritenute attendibili al fine di fondare un giudizio di responsabilità. Tali dichiarazioni, anzitutto, si appalesano non di rado generiche quanto alla descrizione delle condotte lesive tenute dall’imputato. Esse appaiono poi estrinsecamente contraddittorie laddove ragguardate alla luce di tutto il compendio probatorio offerto al giudicante. Esse, infine, non paiono prive di cenni di enfasi quando non di esagerazione nella ricostruzione delle condotte dell’imputato». E ha aggiunto: «Le figlie hanno categoricamente escluso che l’imputato fosse solito rivolgersi in modo volgare e denigratorio alla persona offesa, pur avendo ammesso che i litigi tra i genitori fossero da tempo all’ordine del giorno. Ritenere che possano aver mentito, durante la testimonianza resa in incidente probatorio, al (verosimile scopo di preservare o comunque alleggerire la posizione dell’imputato), appare frutto non già di inferenza logica bensì di semplice congettura e appare in obiettivo contrasto con quanto emerso dall’esito della perizia psicodiagnostica».
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