Naselli, stop alla sospensione bis: accolto il ricorso del carabiniere

I giudici amministrativi l’anno scorso lo avevano reintegrato con il grado di tenente colonnello Ma successivamente per l’ex comandante provinciale dell’Arma c’è stato un altro provvedimento
TERAMO. È con un secondo provvedimento che il Tar del Lazio interviene nel caso del tenente colonnello Giorgio Nasellil, l’ex comandante provinciale dei carabinieri di Teramo nel 2019 coinvolto nella maxi inchiesta “Rinascita Scott” della Procura di Catanzaro e attualmente a processo per rivelazione di segreto d’ufficio.
I giudici amministrativi nel 2022 hanno reintegrato il militare nell’Arma con il grado di tenente colonnello annullando la sanzione disciplinare a suo carico e qualche giorno fa hanno sospeso un nuovo provvedimento di sospensione reiterato sempre per gli stessi motivi a carico di Naselli dal ministero della Difesa e dal comando generale. Nel merito si deciderà nell’udienza di novembre, ma nel frattempo i magistrati del Tar Lazio hanno accolto la richiesta di sospensiva presentata dagli avvocati Gennaro Lettieri e Roberto Colagrande per conto del militare.
A fare da filo conduttore al primo provvedimento del Tar, quello della reintegra di Naselli, un pronunciamento chiaro dei magistrati sul fatto che nel provvedimento disciplinare non fosse stata tenuta in considerazione la Cassazione: «Diventa contraddittorio e sintomatico di istruttoria incompleta il fatto di non aver dato alcuno spazio (al di là di una mera menzione di essa) a quanto nelle more delibato dalla Suprema Corte in merito ai fatti imputati che, come visto, venivano ad essere indubbiamente ridimensionati con la esclusione della configurabilità (allo stato degli atti istruttori) dell’abuso d’ufficio, dell’aggravante mafiosa e dell’utilizzazione del segreto d’ufficio». Nel primo ricorso al Tar gli avvocati Lettieri e Colagrande avevavo sottolineato proprio questo: ovvero come il provvedimento della commissione di disciplina dell’Arma (cioè l’applicazione della massima sanzione prevista nell’ordinamento militare) fosse stata motivata solo sulla base dei capi di imputazione formulati dalla Procura senza la valutazione del successivo pronunciamento della Cassazione. La Suprema Corte, infatti, dopo aver annullato le ordinanze cautelari, ha stabilito che Naselli non abbia mai voluto favorire la ’ndrangheta. Ed è proprio sulla base di tutto questo, hanno scritto i giudici del Tar nel primo provvedimento, «che la commissione di disciplina, a seguito di un così palese ridimensionamento della posizione dell’imputato in sede penale, derivante da una motivata valutazione del giudice di legittimità, non poteva più limitarsi, come di fatto avvenuto, a una motivazione “per relationem” basata soltanto sugli esiti delle indagini preliminari del procedimento penale, né fondare le sue conclusioni soltanto sui contenuti di una ordinanza cautelare nelle more revocata».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

