Pensionati con o senza divisa, ecco quali differenze emergono

10 Ottobre 2025

La comparazione con gli altri lavoratori arriva dall’analisi dei prospetti grafici forniti dall’Inps. Diverso il sistema di calcolo per i militari che hanno maturato un’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

L’AQUILA. La comparazione tra l’accesso alla pensione dei militari e delle forze di polizia e gli altri lavoratori iscritti all’Inps – Ago e gestione ex Inpdap – parla chiaro. Le differenze sono tutte nero su bianco. A partire dall’età pensionabile, passando per i contributi necessari, fino alla pensione anticipata, la linea di demarcazione è data dagli stessi prospetti grafici forniti dall’Inps. In questa seconda parte dell’inchiesta del Centro siamo andati a verificare cosa cambia tra le due categorie e qual è il sistema di calcolo dell’assegno pensionistico. Partendo sempre dal dato più eclatante: quello che consente, per legge, al personale delle forza armate, della polizia di Stato e del corpo nazionale dei vigili del fuoco – se non graduato – di lasciare il lavoro a soli 57 anni di età con 35 anni di contributi. Ricordiamo che l’ultima riforma pensionistica strutturale, la cosiddetta Monti-Fornero, aveva previsto l’adozione di un regolamento che avrebbe dovuto disciplinare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento del personale, compresi i dirigenti, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico. Regolamento mai entrato in vigore per le forza di polizia e i militari, per i quali sono in vigore requisiti diversi di età e anzianità contributiva rispetto a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Il diritto alla pensione di anzianità per le forze dell’ordine si consegue al raggiungimento di un’età anagrafica di 58 anni con almeno 35 anni di contributi. In alternativa, con un’anzianità contributiva di 41 anni, indipendentemente dall’età anagrafica. Il trattamento economico decorre dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, purché siano trascorse le seguenti finestre temporali: 12 mesi dalla maturazione del requisito, nel caso in cui il militare possieda un’età anagrafica di almeno 58 anni e un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e 15 mesi, in caso di possesso di un’anzianità contributiva di 41 anni. Diverso i discorso per tutti gli altri lavoratori iscritti all’Inps che possono andare in pensione anticipata ordinaria solo al raggiungimento di un’anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi, per gli uomini e 41 anni e 10 mesi, per le donne, indipendentemente dall’età anagrafica. In questo caso, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda, purché sia trascorsa una finestra temporale, nel 2025, di tre mesi dalla maturazione del requisito per i lavoratori dipendenti privati e di quattro mesi per i lavoratori dipendenti pubblici.

Per quanto riguarda la pensione di vecchiaia, per i militari il diritto si consegue, purché sia maturata un’anzianità contributiva di almeno vent’anni, a 60 anni per il personale non graduato e per i sottoufficiali e a 65 anni per gli ufficiali dei gradi più elevati. La pensione viene calcolata dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ma deve essere trascorsa una finestra temporale di 12 mesi dalla maturazione del requisito. Anche qui i requisiti cambiano, per tutte le altre categorie di lavoratori dipendenti dell’Inps: per avere la pensione di vecchiaia il limite di età è di 67 anni, con un’anzianità contributiva di almeno 20 anni. Non è prevista, tuttavia, la finestra temporale di 12 mesi dalla maturazione del requisito.

Siamo andati a verificare anche cosa cambia per la pensione di vecchiaia contributiva. Le forze dell’ordine, che non possono far valere periodi contributivi anteriori al 1° gennaio 1996, la cui pensione è pertanto liquidata interamente con le regole del sistema contributivo, possono lasciare il lavoro a 57 anni a patto che abbiano maturato almeno 5 anni di contribuzione effettiva; in alternativa, devono avere almeno 41 anni di contributi. Per il calcolo della pensione si fa riferimento al giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ma devono essere trascorsi 12 mesi dalla maturazione del requisito se si hanno 57 anni e 15 mesi, nel caso di 41 anni di contributi. Per tutti gli altri lavoratori il calcolo è un po’ più complesso, ma certamente meno vantaggioso, come si rileva dai prospetti Inps. Per la generalità dei dipendenti pubblici e privati sono previste: la pensione di vecchiaia contributiva che si consegue a 67 anni di età e 20 di contributi, purché sia raggiunto un importo della pensione pari all’assegno sociale oppure a 71 anni di età con almeno 5 anni di contributi effettivi.

La pensione anticipata flessibile, ovvero Quota 103, viene calcolata interamente con il sistema contributivo e richiede 41 anni di contributi e 62 di età. C’è, poi, la pensione anticipata contributiva che consente di lasciare il lavoro a 64 anni con 20 anni di contributi effettivi, purché sia raggiunto un importo della pensione fissata in tre volte l’assegno sociale, salvo una diminuzione in base al numero di figli per le lavoratrici donne. Quota 103 decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda, purché sia trascorsa una finestra temporale di 7 mesi dalla maturazione dei requisiti, per gli iscritti alle gestioni pensionistiche private (dipendenti privati, lavoratori autonomi) e di 9 mesi per i dipendenti pubblici (a eccezione dei dipendenti pubblici del comparto Scuola ed Afam per i quali la finestra mobile è, rispettivamente, alla data del 1° settembre e del 1° novembre di ogni anno). La pensione anticipata contributiva, invece, parte dal primo giorno del mese successivo alla domanda, ma con una finestra di tre mesi dalla maturazione dei requisiti.

Risulta diverso anche il sistema di calcolo: per i militari che hanno maturato un’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 pari o superiore a 18 anni, la pensione è calcolata con il sistema retributivo sulla contribuzione accreditata fino al 31 dicembre 2011 e contributivo sulla contribuzione accreditata dal 1° gennaio 2012; per coloro che hanno maturato un’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 inferiore a 18 anni il sistema applicato è quello retributivo sulla contribuzione accreditata fino al 31 dicembre 1995 ed è contributivo sulla contribuzione accreditata dal 1° gennaio 1996.

Le pensioni degli iscritti all’Ago o alle gestioni ex Inpdap sono determinate, invece, con il sistema di calcolo misto per coloro che hanno maturato un’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 pari o superiore a 18 anni; il sistema di calcolo della pensione è retributivo sulla contribuzione accreditata fino al 31 dicembre 2011 ed è contributivo sulla contribuzione accreditata dal primo gennaio 2012. Per coloro che hanno maturato un’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 inferiore a 18 anni, il sistema di calcolo è retributivo sulla contribuzione accreditata fino al 31 dicembre 1995 ed è contributivo sulla contribuzione accreditata dal primo gennaio del 1996. È contributivo, per i lavoratori che non hanno maturato alcuna anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. (2/segue)

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