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2 agosto

2 Agosto 2025

Oggi, ma nel 1902, a Roma, con il regio decreto 2 agosto 1902 numero 337 il sovrano sabaudo Vittorio Emanuele II aboliva l’obbligo delle catene per i detenuti negli stabilimenti di pena, come previsto dal regolamento disciplinare approvato con regio decreto del 7 marzo 1878 numero 4328 seconda serie, e della palla al piede per gli assegnati ai lavori forzati mettendo a segno un piccolo passo in avanti nel rispetto dei diritti dei carcerati.

Nella fase preunitaria il peso della catena e la sua lunghezza variava anche in base al tipo di pena da espiare e alla sua durata (nella foto, particolare, dipinto di autore anonimo raffigurante galeotti sorvegliati a vista nell’Arsenale ex borbonico castellammarese, in quel di Napoli, nell'immagine tratta dal pezzo di Antonio Cimmino, intitolato “Il bagno penale e le prigioni galleggianti a Castellamare di Stabia”, su “La voce del marinaio”, versione online, del 10 gennaio 2025).

Verrà pubblicato nella Gazzetta ufficiale del regno d’Italia numero 219 del 19 settembre 1902. Con il successivo provvedimento, il regio decreto 14 novembre 1903 numero 484, che sarà sulle pagine della Gazzetta ufficiale 306 del 30 dicembre 1903, verrà modificato il Regolamento generale per le carceri e verranno bandite altre abitudini tendenzialmente disumane. Come la relegazione in cella oscura prevista per i prigionieri messi in stato d’isolamento disciplinare, l’adozione della camicia di forza impiegata per costringere i riottosi, l’uso dei ferri come cavigliere per le sezioni di soggiorno duro.

Abitudini ancora ritenute assolutamente "normali" in un contesto culturale che, ancora applicando le teorie lombrosiane, reputava i relegati come soggetti deviati di natura e, verosimilmente, dal punto di vista sociale, aventi minor valore pratico degli animali. In realtà verranno eliminati più che per un balzo d'umanità per l'avvenuta constatazione della sostanziale inutilità o quantomeno della non grande efficacia nel correggere comportamenti indisciplinati tra gli ospiti delle patrie galere.

Inoltre, il decreto stabilirà, in termini burocratici, che un condannato, se retrocesso da una casa o sezione di pena intermedia ad un penitenziario ordinario, o se riportato al secondo periodo all'interno dello stesso plesso, non sarà riammesso allo stadio intermedio senza la sosta, di sei mesi, in ciascuna delle fasi di detenzione.