Assistenza disabili, Comune condannato

Castel Frentano, Il Tar: da risarcire la scolara alla quale erano state diminuite le ore di sostegno
CASTEL FRENTANO. Le ore di assistenza scolastica assegnate a un disabile non possono essere diminuite, con questo principio il Comune di Castel Frentano e l’Eas 23 Basso Sangro (Ente ambito sociale) sono stati condannati dal Tar di Pescara al risarcimento del danno subito da un'alunna disabile che frequenta l’Istituto Comprensivo di Loreto. I due Enti dovranno pagare ai genitori dell’alunna circa 3.000 euro oltre a 5mila euro, pagamento delle spese processuali. «Il diritto dei disabili all’istruzione ha valore assoluto e non è finanziariamente condizionato» questo è il principio che è stato riconosciuto ai due genitori che si sono rivolti al Tribunale amministrativo per il diritto all’assistenza scolastica negato alla loro figlia disabile. I due sono stati difesi dall’avvocato Andrea D’Alessandro di Lanciano. Il Tar dice che se a un alunno disabile sono riconosciute da una commissione medica (gruppo H) un certo numero di ore di assistenza scolastica educativa, queste non possono essere diminuite perché il Comune o l’Eas non hanno una copertura finanziaria sufficiente per pagarle. Le ore stabilite non possono essere decurtate e soldi devono uscire, in un modo o in un altro. La sentenza del Tar è destinata ha essere una pietra miliare nella giurisprudenza che riguarda la disabilità e le ore di sostegno - assistenza scolastica. Del caso in questione si è già interessato il Centro ai primi di novembre. Il gruppo H attribuì, a febbraio 2013, 22 ore di assistenza educativa alla minore dettagliando le necessità assistenziali di cui ha bisogno per la frequenza scolastica: ingresso e uscita da scuola, uso dei servizi igienici, assunzione di alimenti, cura dell’igiene personale.
All’apertura della scuola (settembre 2013) l’Eas ha diminuito le ore a 14. A fine ottobre il monte ore è sceso a 12. L’inadeguatezza delle ore di assistenza ha inoltre comportato la necessità di far uscire in anticipo la minore da scuola.
Nella sentenza si specifica che nello stanziare le risorse disponibili, le Autorità amministrative non possono determinare in materia arbitraria l’effettività dei diritti, stanziando, a proprio piacimento, le risorse che ritengono per garantirne l’esplicazione «Se così fosse», si legge nella sentenza «i principi costituzionali sarebbero rimessi all’arbitrio dell’Amministrazione nella fase di riparto delle risorse disponibili».
Matteo Del Nobile
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