Inciampa e si ferisce all’Aquila, niente risarcimento dal Comune: pagherà lei

14 Dicembre 2025

Aveva chiesto un corposo ristoro per i danni, condannata alle spese legali. Il tribunale respinge la domanda della donna, che ha già versato quasi 4mila euro all’ente

L’AQUILA. Era inciampata nei pressi delle 99 Cannelle nel luglio 2022, si era fatta male e aveva chiesto al Comune dell’Aquila un corposo risarcimento danni. Il tribunale però ha bocciato la richiesta e ora è lei che deve “risarcire” il Comune per le spese legali sostenute dell’ente. Lo si apprende da una determina comunale nella quale si legge che “una cittadina ha presentato richiesta di risarcimento nei confronti dell’ente per danni materiali subiti il 5 luglio 2022 per inciampo sul selciato antistante la fontana monumentale delle 99 Cannelle. La società assicuratrice Marsh spa ha provveduto a svolgere un’attività istruttoria, volta ad accertare i danni materiali verificatisi in relazione al sinistro e a valutare la congruità della cifra richiesta.

Il tribunale dell’Aquila con sentenza del 2025 definitivamente giudicando sulla causa civile di primo grado promossa, con atto di citazione ritualmente notificato dalla cittadina nei confronti del Comune dell’Aquila, ha deciso di respingere la domanda di risarcimento e di condannare la cittadina a rimborsare al Comune dell’Aquila le spese del giudizio per compenso professionale, oltre accessori per legge dovuti per un di 3.706 euro”. Somma che è stata già versata al Comune. Il Comune dell’Aquila, nei prossimi mesi, dovrà far fronte anche a un’altra causa civile.

Un condominio (che ha avuto i fondi pubblici per la ricostruzione post-sisma), come si legge in una delibera di giunta, “ha impugnato il diniego a esso opposto dal Comune in ordine alla sanatoria di diffuse e numerose opere edilizie realizzate senza titolo. Il ricorso”, scrive l’ente, “è basato sulla tesi secondo la quale, nonostante la presenza di una dichiarazione, asseverata dal tecnico, imprecisa e, nonostante il contrasto tra le opere realizzate e le norme di edilizia e urbanistica, si sarebbe comunque formato il silenzio-assenso. La predetta tesi si scontra, tuttavia, con il rilievo che le opere abusive di cui si tratta non appaiono riconducibili al novero delle difformità parziali bensì rientrano nelle difformità essenziali risolvendosi in un notevole incremento dell’altezza dell’edificio, modificazioni delle aperture esterne e altro. Dinanzi all’azione così proposta risulta necessario predisporre idonea difesa giudiziale, si richiede, pertanto, che la giunta autorizzi il sindaco pro tempore a stare in giudizio in ogni stato, fase e grado della controversia”.

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