Assolto l’ex dg Asl Ciamponi, manca la prova della tangente

Pescara, conferma in Corte d’Appello. Nel 2021 finì nell’inchiesta sulle residenze psichiatriche ospedaliere per un passaggio di 8mila euro. Secondo l’accusa, l’appalto da 11 milioni sarebbe stato pilotato da Sabatino Trotta, suicida in carcere cinque anni fa
PESCARA. Assolto anche in Appello l’ex direttore generale della Asl di Pescara, Vincenzo Ciamponi, che era rimasto l’ultimo degli imputati finiti sotto processo per lo scandalo delle residenze psichiatriche extra ospedaliere (dopo il patteggiamento dei due della Coop La Rondine, che si aggiudicò la gara, e cioè il presidente Domenico Mattucci e la collaboratrice Luigia Dolce): un appalto da 11 milioni di euro che, secondo l’accusa, sarebbe stato pilotato dall’allora dirigente Asl, Sabatino Trotta che lo stesso giorno del suo arresto (il 7 aprile del 2021) si tolse la vita nella sua cella.
LA PROVA-TANGENTE. Ciamponi era accusato di corruzione per l’esercizio della funzione sul presupposto di aver ricevuto una tangente di 8mila euro (mai provata) per dare il via libera alla sottoscrizione dell’appalto incriminato. La pubblica accusa di Pescara (sostenuta in primo grado da Anna Benigni e Luca Sciarretta, poi passato in Cassazione) aveva chiesto al tribunale di Pescara la condanna a 3 anni per Ciamponi, ma i legali di quest’ultimo, Massimo Galasso e Gianfranco Iadecola, avevano dimostrato che di quella presunta tangente non vi era prova e questo soprattutto per la morte di Trotta che, in sostanza, sempre secondo l’accusa, fece da tramite tra i vertici della Coop e Ciamponi. Il tribunale di Pescara aveva in sostanza applicato il ragionevole dubbio scrivendo in sentenza che «il filtro di Trotta ha sempre rappresentato un elemento costante e non vi sono elementi che consentono di ritenere con ragionevole certezza che il presidente Mattucci avesse inteso riconoscere un ruolo anche a Ciamponi nella vicenda intermediata da Trotta»: vale a dire che le versioni dei due della Coop sono genuine e attendibili, ma non superano il secondo passaggio e cioè quello da Trotta a Ciamponi. Quegli 8mila euro erano stati impacchettati e consegnati dalla Coop a Trotta che li avrebbe dovuti girare al direttore generale. Parte di quel denaro venne usato, secondo i pm, per l’acquisto di una Fiat 500 piuttosto datata e malmessa che Ciamponi avrebbe regalato al figlio: auto regolarmente acquistata da Ciamponi con un assegno di 2.400 euro. La procura aveva quindi fatto appello per chiedere la condanna dell’imputato, contestando una serie di valutazioni fatte dal collegio di Pescara. Ma i giudici della Corte d’Appello dell’Aquila hanno confermato la decisione di primo grado e con la stessa formula: «per non aver commesso il fatto». Insomma, la morte di Trotta ha fatto venir meno un anello determinante, stando alla difesa, per la valutazione della contestazione di corruzione. Quello che la difesa sostenne in primo grado e ora anche in appello, è che Trotta possa aver agito in modo del tutto autonomo: potrebbe cioè aver creato artificialmente la narrazione del debito verso Ciamponi per giustificare, davanti ai vertici della Coop, l’esigenza di raccogliere ulteriore denaro a proprio esclusivo vantaggio oppure per altre finalità rimaste ignote, ma non attribuibili all'imputato Ciamponi.
LA DIFESA. Nella loro memoria difensiva, Galasso e Iadecola scrivono, riguardo alla credibilità difensiva dell’imputato, che «la difesa non ha mai negato i rapporti tra Ciamponi e Trotta: essa ha negato che tali rapporti avessero natura corruttiva e che l’imputato fosse consapevole del significato attribuito da Trotta alle proprie iniziative nei confronti di terzi. La sentenza impugnata ha correttamente ritenuto che tale versione difensiva non fosse smentita dalla prova raccolta, ma semmai compatibile con essa, generando appunto quel ragionevole dubbio che impone l'assoluzione». E nella stessa memoria difensiva, che ha rappresentato la traccia seguita dalla difesa nella discussione di ieri davanti alla Corte, i legali di Ciamponi sostengono anche che «la pretesa correlazione temporale tra la firma del contratto (2 marzo 2021) e la successiva dazione (26 marzo 2021) è del tutto inidonea a dimostrare il pactum: la firma fu determinata da ragioni tecnico-giuridiche autonome, documentate e confermate dai testi, del tutto indipendenti da qualsiasi accordo illecito», e ancora: «l’articolo 318 (quello contestato a Ciamponi, ndr) è reato di pericolo per il quale rileva l’asservimento della funzione, non il compimento di atti specifici, ma perché si configuri tale asservimento occorre pur sempre la prova di un accordo bilaterale, che nel caso di specie è rimasta allo stato di mera ipotesi».
LE MOTIVAZIONI. Quindi ora non rimarrà che attendere le motivazioni di questa assoluzione bis per l’ex direttore generale. Intanto, la difesa, dopo la lettura del dispositivo dei giudici aquilani (presidente Armando de Aloysio, a latere Domenico Canosa e Raffaella Gammarota) ha così commentato: «Siamo certamente molto soddisfatti», ha detto Massimo Galasso, «per l’esito dell’udienza di appello. Abbiamo difeso la sentenza di assoluzione del tribunale collegiale di Pescara che ci sembrava ben motivata e logicamente valida. Abbiamo sempre sostenuto la assoluta estraneità ai fatti contestati del dottor Ciamponi e, oggi, anche la pronuncia della Corte la conferma».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

