diritto canonico

In primo grado sentenza entro un anno

Stop al doppio giudizio conforme e tempi più rapidi: ecco come la riforma Bergoglio ha cambiato il rito

PESCARA. Via la doppia sentenza conforme, il giudizio di primo grado non dovrà durare più di un anno, e, se le prove con le quali si chiede l’annullamento sono evidenti, il processo dovrà durare un mese al massimo. A emanare la sentenza sarà il vescovo diocesano. Pochi e semplici i passaggi della riforma voluta da Papa Bergoglio, per « alleviare il travaglio dei fedeli che vivono situazioni matrimoniali e familiari compromesse». Il processo canonico per le cause di nullità era lo stesso da tre secoli, dai tempi della riforma di Benedetto XIV, che aveva introdotto l’obbligo della sentenza doppia conforme. Per chi vive il dissidio interiore, e non si accontenta del divorzio civile, il primo passo è rivolgersi a un avvocato matrimonialista esperto in diritto canonico, che valuterà se ci sono gli estremi per chiedere l’annullamento. Per poter usufruire delle novità introdotte dal processo breve, però, entrambi i coniugi devono essere d’accordo. Le cause di nullità, inoltre, devono essere evidenti. Una volta ottenuta la sentenza di dal tribunale ecclesiastico regionale, che in Abruzzo e Molise ha sede a Chieti, se l’altro coniuge non fa appello, la decisione è definitiva. Nelle intenzioni di Papa Francesco il ricorso al tribunale deve essere gratuito, fatta salva «la giusta e dignitosa retribuzione degli operai del tribunale» e, naturalmente, l’onorario dell’avvocato. Mediamente, una causa di primo grado oggi costa 325 euro per il coniuge che chiede l’annullamento, la metà per l’altro, oltre, all’onorario del professionista che oltre a essere esperto in diritto canonico, deve essere in possesso di specifici requisiti. Per gli onorari ci sono dei tetti, molto orientativi. che parlano di un massimo di 2992 euro e un minimo di 1575, Iva e cassa previdenziale escluse. Se si rendessero necessarie consulenze psichiatriche o psicologiche, naturalmente, bisognerà tenere conto anche di questo. Tuttavia, anche prima della riforma, per situazioni di particolare disagio economico era prevista la possibilità di una sorta di “gratuito patrocinio” e anche l’esenzione , totale o parziale, delle cosiddette spese fisse. (a.bag).

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