La legge del 1956 fissa regole restrittive per eluderla è sufficiente una circolare
In base alla legge del 1956, nei trenta giorni precedenti all’apertura delle sezioni elettorali, i manifesti di propaganda dei candidati possono essere affissi soltanto all'interno delle sedi dei...
In base alla legge del 1956, nei trenta giorni precedenti all’apertura delle sezioni elettorali, i manifesti di propaganda dei candidati possono essere affissi soltanto all'interno delle sedi dei partiti e dei comitati. Sempre secondo la legge di 58 anni fa, costituisce un illecito collocare il manifesto sulla vetrina verso l'esterno, mentre è lecita l'affissione interna purché sia ad almeno cinquanta centimetri dalla vetrina. È stato chiarito, inoltre, nella riunione in prefettura di ieri mattina che non può essere emessa alcuna sanzione pecuniaria quando il manifesto, posto ad almeno cinquanta centimetri dalla vetrina, risulta essere visibile anche all’esterno. Stampe e manifesti di propaganda sono vietati, inoltre, sulle vetrine dei negozi, porte, portoni, saracinesche, chioschi, infissi delle finestre o dei balconi, alberi, pali dell’illuminazione pubblica o palloni e aerostati ancorati al suolo. Niente propaganda luminosa mobile, con l’eccezione di autobus e camper, via libera invece alle «vele» dalle ore 7 alle ore 21. (y.g.)