Pescara

Omicidio strada parco. Cena e festa di Sant’Andrea, per i giudici l’alibi di Mimmo Nobile non regge: “Troppe contraddizioni”

22 Aprile 2026

Pescara, 1° agosto 2022: delitto Albi al bar. Per la Corte non è possibile escludere la sua presenza sulla scena del crimine: le versioni dei testi della difesa, sull’orario del suo arrivo lì, sono discordanti

PESCARA. L’alibi di Mimmo Nobile, secondo i giudici della Corte d’Assise di Chieti non regge in nessuna maniera.

«Nobile, nel tentativo di accreditare la tesi della propria estraneità all’agguato, in contrasto con l’immediata e ferma posizione di Luca Cavallito concernente la certezza del suo riconoscimento, ha elaborato l’alibi della sua presenza alla festa di Sant’Andrea».

Nobile riferì in aula una serie di particolari di quella giornata, facendo nomi e cognomi di chi incontrò, di chi era a tavola con lui al ristorante Oriente e addirittura di aver visto, sul telefono della figlia del titolare del ristorante, le immagini di Cavallito a terra che la ragazza (mai chiamata a testimoniare) ricevette da un suo amico poliziotto poco dopo il delitto.

«La vicenda delle fotografie della scena del crimine esibite due volte da (...) è stata solo una, forse la più eclatante, delle molte contraddizioni che hanno contraddistinto il tema trattato dai testi a difesa, conducendo ad una ricostruzione del tutto evanescente e contraddittoria in relazione ad orari, incontri, interlocuzioni, azioni, conoscenze e circostanze relative alla dedotta presenza di Nobile alla festa di Sant’Andrea ed alla cena ad Oriente con la sua famiglia».

E la sentenza va anche oltre, mettendo in dubbio anche il fatto che l’imputato sia mai stato a quella festa. «La stessa circostanza che Nobile sia effettivamente intervenuto alla festa e a quella cena è un dato di fatto che, per quanto minimo, è rimasto del tutto sprovvisto di riscontro oggettivo e fonda quindi solo sulle plurime fonti dichiarative selezionate dall'imputato. È rimarchevole al riguardo che nessuno abbia fornito riprese o chat di riscontro», benché oggi in questi incontri conviviali si faccia un uso «massivo generalizzato e continuo di dispositivi smartphone».

E ancora la sentenza evidenzia che «tra le innumerevoli contraddizioni in cui sono incorsi i testi che hanno aderito a quella ricostruzione difensiva, spicca in particolare quella relativa alla presenza della suocera dell’imputato, affermata da Nobile, negata dalla moglie e sostanzialmente esclusa dal figlio. Tali considerazioni portano a ritenere che Nobile non sia mani andato alla cena indicata, neppure dopo aver commesso il duplice delitto in esame, alla quale presumibilmente si sono recati solo alcuni dei suoi familiari e che per tale motivo sia incorso in errore sulla presenza alla cena anche della suocera, invece assente». «Del resto», aggiunge la Corte, «sarebbe stato davvero arduo, e forse incompatibile anche con il profilo criminale dell’imputato, che dopo una simile azione egli sia riuscito a recuperare condizioni fisiche e psicologiche adatte a sostenere l'intervento ad una cena pubblica, peraltro con i problemi di orario più volte indicati. Forse sarebbe stato più agevole, allora, convincere la serie dei testi indicati nella propria lista, forse non a caso mancanti di figure chiave, di fornire una versione dei fatti radicalmente falsa, anziché soltanto “aggiustata” in relazione agli orari».

In ogni caso, in entrambi i casi, secondo la Corte, «quel che più conta è che tutti i tentativi di definire la sequenza degli eventi relativi al primo ingresso di Nobile nell’area della festa ed ai suoi movimenti successivi si sono infranti su una pluralità di contraddizioni, incertezze ed aporie che rendono impossibile, quanto meno, dimostrare l’orario del suo eventuale arrivo alla festa e alla cena e quindi la dedotta impossibilità di essere l’autore materiale del crimine».

I difensori di Nobile sono fermi nella convinzione dell’estraneità del loro assistito da ogni accusa: «Scontato l'appello», dichiara Massimo Galasso che insieme a Luigi Peluso assiste l’imputato, «sosteniamo da sempre l'innocenza di Nobile. Non ci convincono le motivazioni della sentenza, in particolare quelle relative alla prova scientifica, Dna e antropometrica, come quelle relative all'alibi e alle criticità della testimonianza di Cavallito. Nobile era in un altro posto e ne abbiamo dato prova».

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