Pensioni, ecco i requisiti  per gli anni 2021 e 2022 

Non si allungherà l’età anagrafica per l’incremento dell’aspettativa di vita Resta confermata al momento la Quota 100 per lascia il lavoro in anticipo

PESCARA. I requisiti per l’età pensionabile non cambieranno almeno fino al 2022. In particolare, non sono previsti gli adeguamenti all’incremento della speranza di vita. Lo comunica l'Inps nella Circolare numero 19/2020 del 7 febbraio nella quale l’istituto guidato dal presidente Pasquale Tridico, ufficializza i requisiti per andare in pensione, nelle varie gestioni assicurative, nel biennio 2021-2022.
PENSIONE DI VECCHIAIA. In base alla circolare, nei prossimi due anni uomini e donne potranno continuare ad andare in pensione di vecchiaia a 67 anni di età, con almeno 20 anni di contributi. Per gli addetti ai lavori gravosi con almeno 30 anni di contributi che hanno acquisito uno sconto strutturale di cinque mesi sull'età pensionabile (dovuto alla sospensione dell'ultimo adeguamento scattato il 1° gennaio 2019) viene confermata l'età di 66 anni e 7 mesi. Per quei lavoratori il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, il requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia con un’anzianità minima effettiva di 5 anni è di 71 anni.
PENSIONE ANTICIPATA. Niente di nuovo, invece, per la pensione anticipata che già beneficiano dell'esenzione dall'applicazione degli adeguamenti alla speranza di vita sino al 31 dicembre 2026. I requisiti contributivi restano pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini (2.227 settimane), e 41 anni e 10 mesi per le donne (2.175 settimane), 41 anni per i lavoratori precoci (2.132 settimane). Il diritto al trattamento pensionistico anticipato si sconta dal 1° gennaio 2019 con una finestra mobile di tre mesi dalla maturazione dei requisiti.
QUOTA 100. La cosiddetta Quota 100 resta per tutti i lavoratori con 62 anni e 38 anni di contributi sino al 31 dicembre 2021, quando la misura andrà in scadenza.
SALVAGUARDIE. I lavoratori che sono dispensati dall'applicazione della Legge Fornero, beneficiari dunque di uno degli otto provvedimenti di salvaguardia, potranno continuare ad andare in pensione con un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e di un’età anagrafica minima di 62 anni, fermo restando il raggiungimento di quota 98, se lavoratori dipendenti pubblici e privati, oppure a 63 anni, fermo restando il raggiungimento di quota 99, se lavoratori autonomi iscritti all’Inps.
DIFESA E SICUREZZA. Gli addetti a questo comparto mantengono i requisiti (coincideranno, in sostanza, con il limite anagrafico per la cessazione del servizio relativo al grado e alla qualifica dell'assicurato aumentato di un anno), mentre restano confermati i requisiti per la pensione di anzianità: 58 anni e 35 anni di contributi (con finestra mobile di 12 mesi) oppure 41 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica (con una finestra mobile di 15 mesi dalla maturazione dei predetti requisiti).
GESTIONE SPETTACOLO. Nel mondo dello spettacolo il pensionamento di vecchiaia è previsto a 47 anni di età per i ballerini, a 62 anni per gli uomini e 61 per le donne per cantanti, artisti lirici, orchestrali; a 65 anni per gli uomini e 64 anni per le donne per attori, conduttori, direttori d’orchestra, figurazione e moda.
PENSIONE TOTALIZZAZIONE. Come si sa, la totalizzazione consente l’acquisizione del diritto a un’unica pensione di anzianità per i lavoratori che hanno versato contributi in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali. La totalizzazione è completamente gratuita, a differenza della ricongiunzione che è onerosa. Per la totalizzazione nazionale sino al 31 dicembre 2022 sarà sufficiente un requisito anagrafico di 66 anni e 20 di contributi (con una finestra mobile di 18 mesi) oppure 41 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica (con finestra mobile di 21 mesi dalla maturazione dei requisiti).
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