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Annullato il licenziamento di un’assistente di scuolabus a Teramo

Cancellato il provvedimento della Fratarcangeli perché non c’è giusta causa. La dipendente sostiene che è stata discriminata in quanto sindacalista

TERAMO Non c’era alcun motivo economico per licenziarla. Non c’era, in sostanza, la giusta causa. Questa, in estrema sintesi, la motivazione con cui il giudice del lavoro Giuseppe Marcheggiani, ha annullato il licenziamento di una dipendente della Fratarcangeli, Fabiana Troiani, deciso nell’agosto del 2013 dall’azienda che ha in appalto il servizio di trasporto scolastico per conto del Comune di Teramo. Il giudice ha ordinato la riassunzione immediata della dipendente – difesa dall’avvocato Renzo Di Sabatino – riconoscendole un risarcimento pari a 12 mensilità. In realtà Troiani – che svolge il servizio di assistente sugli scuolabus – aveva impugnato il licenziamento sostenendo non solo l’assenza di una reale motivazione economica da parte della Fratarcangeli, ma anche il fatto che il provvedimento era discriminatorio: una ritorsione dell’azienda nei sui confronti in quanto rappresentante sindacale. In questa veste Troiani aveva ripetutamente denunciato la scarsa sicurezza dei mezzi utilizzati per il trasporto degli alunni e si era opposta alla decisione della ditta di ridurre l’orario di lavori degli assistenti. La sua attività sindacale, ha sostenuto la stessa Troiani nel ricorso al giudice, avrebbe dunque determinato attriti con l’azienda, tanto da indurre la Fratarcangeli a cercare un pretesto per licenziarla. Il giudice, tuttavia, ha escluso la natura ritorsiva del licenziamento, soprattutto perché la dipendente non avrebbe fornito nel ricorso una prova decisiva in questo senso. E’ vero – si osserva nella sentenza – che l’azienda non è stata in grado di dare prove della «sussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento, ma tale insuccesso non si presta tuttavia ad essere valutato come fondamento di presunzione di una finalità ritorsiva». Certo è che un licenziamento infondato come motivazione economica ha colpito proprio una sindacalista scomoda, ma non c’è prova –osserva ancora il giudice – che tra i due fatti vi sia una connessione. Sulla mancanza di giusta causa, invece, non vi sono dubbi. Tutti i motivi addotti dalla Fratarcangeli per spiegare l’esistenza di una difficoltà economica che avrebbe giustificato una riduzione del personale sono stati ritenuti inesistenti. Anche perché poco dopo il licenziamento dell’assistente-sindacalista, la stessa azienda aveva assunto con contratto a tempo indeterminato un’altra dipendente. La Fratarcangeli aveva detto che quell’assunzione serviva solo per sostituire un altro assistente che aveva lasciato il lavoro, ma anche in questo caso il giudice ha respinto la motivazione, visto che quella dipendente già lavorava con contratti a tempo.(e.a.)