Lesioni all’occhio, calciatore risarcito

Va al pronto soccorso per una testata, non gli diagnosticano il distacco della retina: Asl condannata a pagare 120mila euro

TERAMO. Inseguiva il sogno di fare il calciatore professionista mentre giocava da dilettante sui campi della serie D. Aveva 22 anni e tanta voglia di farcela. Durante un torneo di calcetto si scontrò con un avversario: un’azione di gioco finita con una testata lo mandò al pronto soccorso. I medici gli suturarono la ferita sul sopracciglio, ma nessuno gli controllò l’occhio. Tre mesi dopo scoprì una lesione della retina con una riduzione della vista di 8 decimi. Per il giudice fu un errore medico. Dopo nove anni è una sentenza del tribunale civile di Teramo firmata da Paolo Andrea Vassallo a raccontare la storia di un giovane teramano (che vuole mantenere l’anonimato) che la Asl di Teramo dovrà risarcire con 120 mila euro perchè «c’è stato un errore medico durante le cure prestate al pronto soccorso con una inescusabile omissione di un semplice quanto dovuto esame oculistico ed oftalmologico».

E’ una ricostruzione che prende forma nelle pagine della consulenza a fare da filo conduttore al provvedimento del giudice. Scrive il magistrato: «secondo il consulente trattandosi di una ferita lacero contusa dell’arcata sopracciliare derivante non da un semplice taglio, ma contestuale ad un trauma cranico contusivo (testa tra due atleti), effettivamente non si doveva trascurare l’ipotesi di una lesione successiva del bulbo oculare ed esaminare il fondo dell’occhio, essendo ben noto che le conclusioni di tal genere possono produrre distacchi e/o semplici emorragie retiniche, la mancanza di disturbi visivi al momento non disimpegnava da queste precauzioni, giacchè i sintomi, come dimostrato, potevano manifestarsi in un secondo tempo. Neppure si allertò il paziente su possibili complicazioni di tal genere nelle giornate o nei mesi seguenti, generando un ingannevole senso di sicurezza». L’affondo finale: «una negligenza alquanto grave in quanto consistente nell’omissione di un esame oculistico routinario quanto dovuto in casi del genere finalizzato a constatare l’interessamento traumatico del bulbo oculare». Una lesione, dunque, che si poteva e si doveva evitare. A questo proposito il giudice è chiaro quando scrive: «nel processo civile vige la regola della preponderanza dell’evidenza o del “più probabile che non” mentre nel processo penale vige infatti la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”. Deve ritenersi, dunque, che nel caso di specie sia più probabile che non che le lesioni patite derivino dall’inadempimento dei sanitari e che, se fossero state rispettate le cautele del caso i danni non si sarebbero verificati anche perchè risulta impossibile immaginare dalla lettura dei referti una derivazione causale delle complicanze verificatesi da altro fattore».Oggi quel ragazzo di 22 anni è un uomo che ha smesso di sognare.

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