Processato e assolto, ma non è lui l'imputato

L'accusa ignora che era stato sostituito alla guida di una società

TERAMO. Processato e assolto, ma in tribunale come imputato non doveva esserci lui. La disavventura è capitata a un imprenditore teramano di 51 anni, che due giorni fa è comparso davanti al giudice Massimo Biscardi per rispondere del mancato versamento di contributi per l'anno di imposta 2004 in qualità di amministratore di una società con sede in provincia che produceva capi di abbigliamento. Piccolo particolare: all'epoca in cui il reato è stato commesso (2005) l'uomo, difeso dall'avvocato Vincenzo De Nardis, non era più l'amministratore di quella società, essendo stato sostituito da un'altra persona.

In aula una rappresentante dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito il perché del disguido: l'Agenzia a quanto pare non ha fatto alcuna verifica presso la Camera di commercio - l'ente al quale il cambio di amministratore era stato regolarmente comunicato - ma ha tratto la segnalazione sugli omessi versamenti contributivi dal modello 770, il 730 delle aziende. Risultato, un processo inutile: il pm Donatella Capuani non ha potuto che chiedere l'assoluzione e il giudice ha assolto l'imprenditore perché il fatto non sussiste. In questo genere di processi, fino a qualche mese fa, le assoluzioni fioccavano per un altro motivo.

Per quanto riguarda l'omesso versamento delle ritenute contributive dei dipendenti, che la legge considera una specie di appropriazione indebita da parte dell'azienda, la Cassazione nel 2009 aveva sancito: non c'è prova del reato se non si fornisce la prova che il datore di lavoro abbia effettivamente pagato la retribuzione. La pubblica accusa, in processi simili, doveva dunque dimostrare non solo che il contributo non era stato versato, ma anche che il datore di lavoro aveva effettivamente pagato gli stipendi. Puntualmente non era in grado di farlo e i giudici assolvevano gli imputati pur in presenza di un reato acclarato. La Cassazione ha corretto il tiro alcuni mesi fa, sancendo che non bisogna dimostrare che i dipendenti abbiano percepito lo stipendio: bastano le denunce mensili dei pagamenti effettuati. E le condanne sono riprese. (d.v.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA