Famiglia nel bosco, la presidente della Camera minorile d’Abruzzo: «Deve prevalere sempre l’interesse del ragazzo»

Parla Carla Lettere, in molti casi curatrice speciale: «Responsabilità genitoriale significa che i genitori hanno doveri verso i figli»
PALMOLI. L’avvocata Carla Lettere, specializzata in diritto di famiglia e minorile e con una vasta esperienza al Tribunale per i minorenni dell’Aquila anche come curatrice speciale di minori, è socia fondatrice della Camera minorile d’Abruzzo (associazione di avvocati che studia le tematiche giuridiche e sociali in materia di famiglia e minori ) della quale è attuale presidente. Dal 2009 al 2019 è stata componente del direttivo Uncm, Unione nazionale camere minorili. È una docente alla Scuola Forense dell’Aquila, oltre che in svariati in percorsi formativi sul diritto minorile e in numerose attività formative organizzate a livello ministeriale. Un osservatorio speciale, il suo, su quella che è la centralità del minore come soggetto di diritti. A cominciare da quelli nei procedimenti giudiziari.
Avvocata cosa si intende per interesse primario del minore e su cosa prevale sempre?
«Il Best interest del minore si concretizza, secondo giurisprudenza, in un diritto sostanziale del minore a che il proprio superiore interesse sia valutato e considerato preminente quando si prendono in considerazione interessi diversi. Un principio giuridico interpretativo, in forza del quale “se una disposizione di legge è aperta a più di un’interpretazione, si dovrebbe scegliere l’interpretazione che corrisponde nel modo più efficace al superiore interesse del minore”. Sarebbe più corretto dire il “migliore” interesse del minore in quel determinato momento. Infine, va chiarito che il giudice, ogni qualvolta sia necessario adottare una decisione che interesserà un minorenne deve includere una valutazione del possibile impatto di tale decisione sul minore stesso. Pertanto, un impianto in cui, parafrasando Kant, il minore non è un mezzo ma il fine della tutela, il centro dell’interesse da tutelare».
La libertà genitoriale dove finisce quando si parla della tutela dei diritti dei minori?
«A seguito della nota riforma del 2013 si è passati dal concetto di patria potestà, un mondo in cui i genitori avevano “autorità personale e patrimoniale” nei confronti dei figli, a un mondo dove i genitori hanno la “responsabilità” e pertanto hanno loro dei “doveri” verso figli, i quali diventano il fulcro del rapporto genitoriale».
Come fare, se questo è possibile, ad arginare i traumi di un procedimento di allontanamento?
«In ogni caso il momento dell’allontanamento costituisce un trauma per il minore. Solo la collaborazione di tutte le parti (compresi i genitori) e una corretta comunicazione tra attori del processo può attenuare la sofferenza e dare delle prospettive di vita e di futuro nel minore».
In un procedimento avviato dal Tribunale per i minorenni cosa differenzia nel concreto una sospensione da una revoca della responsabilità genitoriale?
«La revoca è una condizione definitiva che porta il genitore a perdere la responsabilità genitoriale quando lo stesso viola o trascura i doveri o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. La norma disciplina un profilo patologico della responsabilità genitoriale, che viene in rilievo nelle ipotesi nelle quali la condotta del genitore non realizza il fine dell'istituto, ossia la tutela degli interessi dei figli. Tale condizione potrà essere mutata in ogni caso laddove il soggetto decaduto dimostri un revirement radicale delle proprie condotte passate. La sospensione attiene profili di minore gravità della decadenza e si ha quando la condotta genitoriale crea un pregiudizio grave sul minore e si estrinseca in una parentesi in cui i genitori non esercitano la propria responsabilità genitoriale; fase in cui gli stessi sono monitorati ai fini della comprensione delle reali capacità genitoriali».
Condivide la decisione del Tribunale adottata nei confronti della famiglia di Palmoli?
«Non conosco il caso giudiziario e ritengo che si possa rispondere solo dei casi dei quali si conoscano gli atti. La riservatezza, parlando di minori, è l’unica strada da percorrere affinché il lavoro del Tribunale, in merito alla vita dei minori e la condotta dei genitori, possa svolgersi con celerità e serenità».
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