Atessa

Licenziato dall’azienda per un post, ora è stato assolto: «Era diritto di critica»

30 Marzo 2026

L’operaio era stato prima cacciato e poi denunciato dalla Sanmarco Industrial srl, che si era ritenuta diffamata

ATESSA. Aveva commentato su Facebook un articolo sui licenziamenti collettivi nella fabbrica in cui lavorava e per quel post l’azienda lo aveva prima licenziato e poi denunciato per diffamazione aggravata, chiedendogli un risarcimento danni di 30mila euro. Dopo un processo durato oltre due anni, il tribunale di Lanciano ha assolto R.P., 66 anni, di Atessa, ex operaio della Sanmarco Industrial srl, difeso dall’avvocato Sandro Mammarella. La giudice Stefania Cantelmi ha stabilito che il fatto non costituisce reato. La vicenda risale all’estate 2021.

Nel condividere sul proprio profilo Facebook un post scritto da altri relativo all’articolo di una testata online, in cui si parlava dei licenziamenti collettivi nell’azienda della Val di Sangro, l’operaio aveva commentato con queste espressioni: «In questa fabbrica se vuoi lavorare per prima cosa ti devi fare la tessera sindacale, poi devi aumentare la produzione al massimo. Non esistono più malattia o infortuni, non so quelle persone che si sono vendute in queste condizioni come riescono a sopravvivere e in più, quando ci incontriamo per strada, non hanno nemmeno il coraggio di guardarti dopo 20, 30 anni lavorati fianco a fianco». Parole che sembrano riferirsi più all’atteggiamento di alcuni colleghi che a quello dell’azienda.

Eppure, il 6 agosto 2021, l’operaio è stato licenziato per giusta causa, dopo 25 anni di lavoro, e sulla base della querela presentata dal procuratore speciale dell'azienda è stato citato a giudizio dal tribunale di Lanciano. L’azienda chiedeva un risarcimento danni pari a 30mila euro per la diffamazione aggravata ricevuta. L’esito è stato favorevole al lavoratore. «Il giudice ha assolto il mio assistito in ragione del fatto che le espressioni utilizzate non sono diffamatorie», spiega l’avvocato Sandro Mammarella, «ma rientrano nel diritto di critica sindacale che è tutelato dalla legge e quindi non sono punibili, come sosteneva la difesa».

L’operaio non potrà essere reintegrato nel proprio posto di lavoro (poiché all’epoca il licenziamento non è stato impugnato davanti al giudice del lavoro), ma attraverso il suo legale «valuterà le opportune azioni risarcitorie nei confronti dell'azienda per avere maturato l'atto espulsivo sulla scorta di fatti che non costituiscono ab origine reato».

@RIPRODUZIONE RISERVATA