Postino apprendista al lavoro come gli altri Condannate le Poste 

La Cassazione: mai fatta la formazione, il giovane era un comune portalettere e ora deve essere stabilizzato

CHIETI. Era stato assunto nel 2002 con un contratto da apprendista ma, senza nessuna formazione, era finito a fare il postino e a consegnare lettere e bollette come tutti gli altri impiegati delle Poste. Poi, quando le Poste l’hanno mandato via alla scadenza del contratto, il portalettere precario di Chieti, con contratti rinnovati per tre anni, ha fatto ricorso e ha aspettato le sentenze di primo, secondo e terzo grado. Adesso, quel contratto da apprendista, che le Poste non avrebbero rispettato e che la Corte di Cassazione ha annullato all’apice di un’annosa battaglia giudiziaria, vale un biglietto per un posto fisso: le Poste sono state condannate a riassumere l’ex dipendente, a inquadrarlo come «portalettere ordinario», a pagare la differenza di stipendio rispetto alle mansioni precedenti e a rimborsare anche le spese di giudizio.
La Cassazione ha messo la parola fine su una lunga contesa che, così dice la sentenza, ha un’ampia platea di potenziali interessati «viste le numerose assunzioni a termine poste in essere dalla società negli ultimi anni, in cui giovani lavoratori avevano potuto svolgere le stesse mansioni di portalettere nell’arco di due o tre mesi di durata del relativo rapporto». Quindi, secondo i giudici, quello del postino chietino, assunto da apprendista ma poi messo al lavoro come gli altri con l’unica differenza dello stipendio più basso, potrebbe non essere un caso isolato.
Il giudizio si è incardinato intorno alla mancanza della prova dell’apprendistato e la testimonianza di un impiegato delle Poste si è rivelata decisiva per i giudici: durante il processo, prima a Chieti e poi alla Corte d’appello dell’Aquila, il tutor assegnato al portalettere apprendista, un dipendente anziano, ha ammesso «di non sapere in cosa consistessero le relative mansioni, se fossero stati organizzati corsi di formazione e se il ricorrente li avesse frequentati». Così, dice la sentenza, «dalle risultanze processuali acquisite emerge che l’attore non fosse considerato affatto come un apprendista, ma come un comune portalettere addetto alle mansioni di recapito nell’ambito di determinate zone della provincia di Chieti destinato a sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto e in alternanza con i vari lavoratori a tempo determinato». La sentenza prosegue: «Ne deriva l’illegittimità del contratto di apprendistato poiché il datore di lavoro non ha provato di aver impartito all’apprendista l’insegnamento necessario al conseguimento delle capacità per diventare lavoratore qualificato». Per la Cassazione, le Poste avrebbero «omesso» il punto centrale di quel contratto di lavoro: «La sostanziale omissione dell’attività formativa comporta la trasformazione del contratto di apprendistato in ordinario rapporto di lavoro subordinato sin dal momento della sua instaurazione, risalente al 16 settembre 2002». (p.l.)