Studentato al Chieti, stop della Regione: «È un bene pubblico, non si può lucrare»

23 Agosto 2025

Il dirigente del Servizio edilizia sociale scrive all’Ater: «Lo stabile è vincolato e non va distolto per finalità privatistiche Affittarlo a una società di capitali, anche in parte, significa danneggiare il diritto allo studio garantito dalla Costituzione»

CHIETI. Affittare la casa dello studente al Chieti calcio, anche solo in parte, «non appare compatibile con finalità di pubblico interesse»: portare a termine l’operazione significherebbe determinare «un pregiudizio al diritto allo studio garantito dalla Costituzione». È una lettera di due pagine della Regione a dare lo stop all’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale (Ater), proprietaria dello stabile di viale Gran Sasso costato cinque milioni di euro di fondi pubblici e finalmente disponibile dopo 33 anni di ritardi, polemiche, inchieste giudiziarie e lavori-lumaca. È una battuta d’arresto, probabilmente definitiva, alla trattativa – svelata dal Centro nel giorno di Ferragosto – portata avanti dal presidente dell’Ater Antonio Tavani con la società sportiva guidata da Gianni Di Labio e dal patron Altair D’Arcangelo. La bocciatura è ancora più netta se si pensa che il mancato nulla osta riguarda l’iniziale ipotesi di locazione di 18 posti letto sui 49 totali e degli spazi comuni (in via non esclusiva), mentre il club neroverde ha persino rilanciato chiedendo di avere tutto l’edificio per un anno e, addirittura, prospettando l’acquisto.

LA LETTERA

Andrea Liberatore, dirigente del Servizio edilizia sociale e scolastica della Regione, inizia la sua lettera ricordando come la giunta regionale, nel 2012È, abbia «stabilito che la gestione dell’immobile da parte dell’Ater deve essere finalizzata esclusivamente all’accoglienza studentesca, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni definite dall’Adsu (Azienda per il diritto agli studi universitari), in coordinamento con Ater». Non solo: «La normativa di riferimento impone che tali strutture siano riservate a garantire l’accesso agli studi mediante l’erogazione di servizi abitativi a studenti muniti dei prescritti requisiti di merito e reddito, e con canoni calmierati. Pertanto, la destinazione funzionale è vincolata e non appare suscettibile di modificazioni nei sensi prospettati da Ater».

COSA DICE LA CASSAZIONE

La conseguenza, secondo la Regione, «è che la richiesta di concessione di porzione dell’edificio – cessione che, in assenza di una gestione operativa della struttura da parte dell’Ater, va certamente qualificata come locazione, in specie a favore di una società di capitali (quale è il Chieti calcio) – non appare compatibile con il carattere patrimoniale indisponibile impresso all’immobile per specifiche finalità di pubblico interesse». E in questo senso il dirigente regionale richiama una sentenza della Cassazione civile del 2020. «Anche la giurisprudenza amministrativa», si legge ancora nella lettera, «ha più volte ribadito che i beni realizzati o vincolati a una destinazione pubblica non possono essere distolti per finalità privatistiche o lucrative senza il ricorso ad apposite procedure di sdemanializzazione o di variante urbanistica che rispettino il principio di legalità ovvero in assenza di un atto normativo o amministrativo generale che persegua un interesse pubblico primario».

«NO A FINALITà DIVERSE»

Il dirigente regionale entra ancora più nel merito: «L’utilizzo parziale della struttura per fini diversi da quelli stabiliti risulterebbe incompatibile con la piena disponibilità degli alloggi a favore degli studenti, così potenzialmente determinando un pregiudizio al diritto allo studio garantito dagli articoli 3 e 34 della Costituzione. Anche vanno considerate le questioni relative alle condizioni per un eventuale mutamento di destinazione d’uso che incidesse sugli eventuali vincoli derivanti dalle prescrizioni in sede di erogazione dei contributi pubblici utilizzati per la costruzione, nonché dalla normativa statale e regionale in materia di diritto allo studio».

«VALUTI LA GIUNTA»

Quanto all’ipotesi di cambio di destinazione d’uso, Liberatore suggerisce all’Ater di riformulare «un’istanza, accurata e documentata», e di inviarla alla giunta regionale, dunque un organo politico, tenendo conto «degli eventuali obblighi derivanti da convenzioni in essere con l’Adsu, nonché da eventuali vincoli derivanti dagli atti di erogazione dei contributi pubblici. Soltanto sulla base di tale istanza sarà possibile valutare e, eventualmente, adottare gli atti di competenza». Ma, almeno per ora, la posizione degli uffici della Regione è netta: la casa dello studente – con buona pace del presidente Di Labio, che già fantasticava pubblicamente cambi di denominazione dell’edificio – non diventerà «casa Chieti».