ESCLUSIVO | Bimbi nel bosco, ecco l’ordinanza integrale

23 Dicembre 2025

Pubblichiamo l’ordinanza integrale del tribunale per i minorenni dell’Aquila sulla famiglia nel bosco di Palmoli con cui i giudici dicono no al ritorno a casa dei bimbi

L’AQUILA. Ecco l’ordinanza integrale del tribunale per i minorenni dell’Aquila sulla famiglia nel bosco di Palmoli con cui i giudici dicono no al ritorno a casa dei bimbi.

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI L’AQUILA

- vista l’istanza di modifica depositata dai genitori dei provvedimenti urgenti adottati con ordinanza del 13/11/25 e quanto dedotto dalle parti all’udienza del 4/12/25;

ha pronunciato la seguente ORDINANZA

Con il ricorso introduttivo il PMM - premesso che: il Servizio Sociale aveva segnalato la condizione di sostanziale abbandono in cui si trovavano i minori, in situazione abitativa disagevole e insalubre e privi di istruzione e assistenza sanitaria; la famiglia viveva in un rudere fatiscente e privo di utenze e in una piccola roulotte; i minori non avevano un pediatra e non frequentavano la scuola; la loro situazione era giunta a conoscenza del Servizio Sociale a seguito dell’accesso al pronto soccorso della famiglia per ingestione di funghi; - ha chiesto la limitazione della responsabilità genitoriale con affidamento al Servizio Sociale, anche al fine di provvedere al collocamento più adeguato per i minori. Con decreto del 23/4/25 - confermato con ordinanza del 22/5/25 - questo Tribunale ha affidato i minori al Servizio Sociale, attribuendogli il potere esclusivo di decidere sul loro collocamento, nonché sulle questioni di maggior rilevanza in materia sanitaria.

La situazione descritta nella relazione del Servizio Sociale e in quelle dei Carabinieri del 23/9 e 4/10/24 manifestava indizi di preoccupante negligenza genitoriale, con particolare riguardo all’istruzione dei figli e alla vita di relazione degli stessi, conseguenti alla mancata frequentazione di istituti scolastici e all’isolamento in cui vivevano. Era inoltre imprescindibile una relazione tecnica sulla sicurezza statica del rudere destinato ad abitazione dei minori. Sotto il profilo sanitario era invece necessario svolgere più compiuti accertamenti sulla condizione dei minori, non essendovi elementi sufficienti per porre in relazione la negligenza genitoriale (alla luce delle prescrizioni normative vigenti) con una situazione di pregiudizio dei figli.

Il Servizio Sociale affidatario è stato pertanto specificamente incaricato di effettuare una visita pediatrica per l’accertamento della condizione di salute dei minori e di valutare il miglior collocamento degli stessi, in comunità o presso altre famiglie, ove non vi fosse una relazione tecnica sulla sicurezza statica dell’immobile o la stessa fosse negativa. All’udienza ex art. 473-bis.15 cod.proc.civ. i genitori hanno evidenziato di avere attestato la regolarità del percorso di istruzione parentale della figlia maggiore e dichiarato di avere la disponibilità di una normale abitazione sita a Dogliola provvista di tutte le utenze; il Servizio Sociale ha esposto l’attività svolta con la mediazione, anche linguistica, di un precedente difensore e le intese raggiunte. All’udienza ex art. 473-bis.22 cod.proc.civ. i genitori hanno illustrato lo stato di avanzamento dei lavori di ristrutturazione del casale e le vicende (in particolare sotto il profilo amministrativo) che li avevano rallentati. I minori sono stati ascoltati il 28/10/25 alla presenza della madre, che ha collaborato anche all’interpretazione delle dichiarazioni dei figli, che non avevano una buona conoscenza della lingua italiana.

Con ordinanza del 13/11/25 questo Collegio ha sospeso i genitori dalla responsabilità genitoriale e ordinato il collocamento dei minori in casa-famiglia. Il provvedimento di cui è chiesta la riforma é fondato, oltre che sulle vicende descritte nei primi due provvedimenti e su quelle poste a fondamento del ricorso del Pubblico Ministero, sugli sviluppi successivi descritti nella relazione del 14/10/25. In base a quanto riferito dal Servizio Sociale e dal curatore speciale, contrariamente all’impegno a collaborare dichiarato all’udienza cautelare, i genitori non hanno inteso più avere incontri e colloqui con gli assistenti sociali. Era stata quindi necessaria una visita domiciliare nel corso della quale i genitori avevano impedito l’accesso all’abitazione e un contatto diretto tra gli assistenti sociali e i minori. A seguito dell’intervento del difensore i genitori avevano poi accettato di concordare un progetto di intervento diretto a favorire l’integrazione sociale, garantire un migliore contesto abitativo per i minori e acquisire la documentazione sanitaria e quella relativa all’obbligo scolastico.

Era stato inoltre concordato un accesso settimanale dell’intero nucleo familiare presso un centro socio-psico-educativo comunale, dove vengono svolte diverse attività di supporto alla genitorialità in favore di gruppi genitoribambini. I genitori hanno poi rifiutato di partecipare alle attività di supporto alla genitorialità, senza partecipare ad alcun incontro. In merito alle verifiche delle condizioni di salute dei minori, il Servizio Sociale, affidatario esclusivo riguardo alle scelte di natura sanitaria, ha trasmesso un certificato medico per ciascun minore nel quale la pediatra evidenziava la necessità, in considerazione della storia clinica e familiare, di effettuare visita neuropsichiatrica infantile per una globale valutazione psicologica e comportamentale dei bambini, nonché esami ematochimici per una valutazione dello stato immunitario vaccinale. I genitori hanno di fatto rifiutato gli accertamenti indicati dalla pediatra, dichiarando che vi consentiranno solo se verrà loro corrisposto un compenso di 50.000 euro per ogni minore (allegato alla relazione del Servizio Sociale).

In merito alle condizioni di sicurezza e salubrità dell’abitazione i convenuti non avevano ritualmente depositato alcuna documentazione. Il Servizio Sociale aveva tuttavia trasmesso copia della perizia eseguita da un geometra su incarico dei genitori, nel quale si attesta l’assenza di lesioni strutturali pregiudizievoli per la statica dell’abitazione, l’assoluta assenza di impianti elettrico e idrico/sanitario e la carenza di rifinitura e infissi. L’ordinanza collegiale del 13/11/25 ha ritenuto la perizia del tutto insufficiente ad attestare condizioni dell’immobile idonee alla tutela dell’integrità fisica dei minori. Non erano stati prodotti i documenti necessari previsti dal TUE; non era stato prodotto il certificato di collaudo statico ed era pacifica l’assenza degli impianti elettrico, idrico e termico, dei quali non era quindi verificabile la conformità. Non erano state verificate le condizioni di salubrità dell’abitazione, con particolare riguardo all’umidità, incidente sullo sviluppo di patologie polmonari.

Riguardo a tale aspetto i genitori hanno manifestato la decisione di trasferirsi in un immobile pienamente idoneo, concesso loro in comodato, nell’attesa dell’ultimazione dei lavori di ristrutturazione della loro abitazione, diretti a sanare le carenze indicate nella precedente ordinanza. L’aspetto dell’idoneità dell’abitazione in rapporto alle esigenze di tutela dell’integrità fisica dei minori può essere al momento trascurato, in considerazione delle ragioni di seguito spiegate, pur restando incerta la determinazione dei genitori a stabilizzarsi nella nuova abitazione, considerato che già in passato hanno presto abbandonato altra abitazione messa a loro disposizione. I genitori nelle precedenti fasi avevano centrato le proprie difese sui rilievi del Servizio Sociale relativi all’assenza di istruzione scolastica, consegnando al Servizio Sociale un certificato di idoneità alla classe terza primaria per la figlia maggiore rilasciato dalla “Novalis Open School” di Brescia. Successivamente al deposito dell’ordinanza, il 25/11/25 il curatore speciale ha depositato la comunicazione al Sindaco dall’Istituto Comprensivo Statale di Castiglione Messer Marino della scelta di educazione parentale.

Va al riguardo rammentato che sia nel primo decreto monocratico, sia nell’ordinanza collegiale del 22/5/25, non era stata addebitata ai genitori una lesione del diritto dei figli all’istruzione. Anche l’ordinanza collegiale del 13/11/25 non addebita ai genitori una lesione del diritto dei figli all’istruzione, rammentando che l’ordinanza cautelare non è fondata sul pericolo di lesione del diritto dei minori all’istruzione, ma sul pericolo di lesione del diritto alla vita di relazione (art. 2 Cost.), produttiva di gravi conseguenze psichiche ed educative a carico del minore. La lesione dei diritto all’istruzione dei figli, o quantomeno della maggiore di essi, è invece emersa a seguito delle verifiche compiute dopo l’inserimento dei minori in casafamiglia. Con relazione del 1/12/25 il Servizio Sociale ha descritto il livello di istruzione effettivamente riscontrato nella minore nei termini di seguito riportati. Per una valutazione più approfondita delle competenze didattiche si rimanda alla relazione di aggiornamento della Responsabile della struttura allegata alla presente. È tuttavia possibile sottolineare come la primogenita è ancora in una fase alfabetica e non ortografica, poiché non sillaba le lettere, non mette insieme i numeri e non ha raggiunto la fase lessicale.

Nella sua relazione la responsabile della casa-famiglia riferisce che tutti i minori comprendono abbastanza l’italiano, ma hanno più difficoltà nel parlato. Rispetto ad attività legate alla didattica, i primi 3-4 giorni tutti e tre i fratelli si sono rifiutati di colorare e/o di leggere e scrivere, sia in lingua inglese che in italiano: tendenzialmente sfogliano libri con disegni per età inferiori (3-5 anni) chiedendo all’educatrice di leggere per loro. È pertanto necessaria la formulazione di una programmazione didattica che assicuri un’efficace istruzione di tutti i minori e il recupero delle gravi carenze riscontrate nella figlia maggiore, sicché, se si optasse per l’istruzione parentale, sarebbe indispensabile l’individuazione dei precettori che dovrebbero parteciparvi per le aree e le materie per cui i genitori sono carenti. L’abilità nella lettura, nella scrittura e nel computo, invero, non attiene strettamente all’istruzione, ma allo sviluppo nel minore delle competenze necessarie per intraprendere qualsiasi percorso istruttivo, sia esso istituzionale o rimesso alle determinazioni dei genitori. Accertate e non ancora superata è poi la lesione del diritto dei minori alla vita di relazione. Al momento il Servizio Sociale segnala che nell’interazione con gli altri bambini presenti in comunità si denota imbarazzo e diffidenza.

Il responsabile della casafamiglia evidenzia che il disagio maggiore si può osservare quando si attivano fra loro confronti sia per le proprie esperienze personali che per le proprie competenze, in quanto si evidenziano deprivazioni di attività condivisibili con il gruppo dei pari, per esempio da un semplice gioco ad attività più specifiche come i compiti scolastici e conoscenze generali. Non è ancora pervenuta la valutazione del servizio di Neuropsichiatria Infantile, necessaria per verificare eventuali carenze e stabilire gli interventi necessari per colmarle. Nella situazione descritta si ritiene peraltro necessario un congruo accertamento tecnico sulle competenze genitoriali, tanto più in considerazione del gravoso carico educativo che i genitori, optando per scelte di istruzione non convenzionali, si sono assunti in via esclusiva, senza potersi giovare del contributo dei professionisti dell’educazione. Gli indizi che si ricavano dalla condotta tenuta dai genitori nelle interlocuzioni con le autorità sanitaria e sociosanitaria e nell’ambito di questo procedimento parrebbero deporre in favore di una notevole rigidità dipendente dai valori ai quali conformano le loro scelte di vita e dell’assenza di competenze negoziali che consentano loro di ottenere i risultati perseguiti e di farlo al minor costo possibile.

Significativo appare il rifiuto dell’impiego del sondino naso-gastrico (verosimilmente poiché fatto di silicone o poliuretano) nel trattamento dell’intossicazione da funghi dei figli in occasione del ricovero in ospedale, che denota l’assoluta indisponibilità dei genitori a derogare anche solo temporaneamente e in via emergenziale ai principi ispiratori delle proprie scelte esistenziali; come del resto necessario insistere perché la madre abbattesse la sua contrarietà necessarie a trattare la seria bronchite con broncospasmo da cui era affetta da uno dei gemelli. Infine deve stigmatizzarsi l’insistenza con cui la madre pretende che vengano mantenute dai figli abitudini e orari difformi dalle regole che disciplinano la vita degli altri minori ospiti della comunità, circostanza che fa dubitare dell’affermata volontà di cooperare stabilmente con gli operatori nell’interesse dei figli. Nel corso del procedimento, a soluzioni concordate del minor impatto possibile, hanno preferito l’intensificazione dello scontro con gli operatori, con reiterate manifestazioni di diffidenza nei confronti dei difensori, reiteratamente sostituiti.

Si ritiene pertanto necessario avvalersi della consulenza e dell’ausilio di esperto che provveda ai seguenti adempimenti:

1. Compiere un’indagine personologica e psico-diagnostica del profilo di personalità di ciascun genitore dei minori per valutare: gli stili relazionali e comportamentali; le capacità e competenze genitoriali, nello specifico la capacità di riconoscimento dei bisogni psicologici (in particolare affettivi ed educativi) del minore; l’attenzione progettuale alle esigenze di crescita del minore per garantire un adeguato sviluppo psichico;

2. Valutare se i genitori presentino caratteristiche psichiche idonee a incidere sull’ esercizio della responsabilità genitoriale. Ove tale incidenza sia affermata, riferisca se le capacità genitoriali siano recuperabili in tempi congrui rispetto allo sviluppo e alla crescita dei minori, indicando il percorso educativo che i genitori dovranno allo scopo intraprendere.

3. Compiere un’indagine psico-diagnostica sui minori per accertare le loro condizioni attuali di vita, l’andamento dello sviluppo cognitivo e psico-affettivo, le figure di riferimento riconosciute dagli stessi minori e i modelli di identificazione sviluppati.

Per questi motivi Il Tribunale, pronunciando in via istruttoria e respinta allo stato ogni diversa istanza;

1. nomina C.T.U. la dott. Simona Ceccoli per la risposta ai quesiti indicati in motivazione, con termine ex art. 193 cod.proc.civ. sino al 5/1/26 per il deposito di una dichiarazione sottoscritta con firma digitale, recante il giuramento (giuro di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidatemi al solo scopo di fare conoscere ai giudici la verità). Assegna alle parti il termine ai sensi dell’art. 184 co.5 cod.proc.civ. sino a gg. 10 dalla comunicazione della presente ordinanza. Autorizza il CTU ad estrarre copia degli atti del fascicolo anche mediante utilizzo di scanner personale e a domandare chiarimenti, ad assumere informazioni dalle parti, da terzi e da enti pubblici. Si dispone, altresì, la audio-videoregistrazione di tutte le attività peritali, e tanto sia ai fini di una doverosa tutela delle parti, sia allo scopo di consentire anche una valutazione diretta dei colloqui. Il testo della relazione dovrà essere comunicato per Pec alle parti o ai loro eventuali consulenti entro gg. 120 dalla data del deposito del giuramento. Le parti o i loro consulenti potranno formulare le proprie osservazioni per iscritto recapitandole nello stesso modo al C.T.U. e alle altre parti entro gg.30 dalla scadenza del termine per il deposito della relazione; il C.T.U. depositerà in cancelleria entro gg. 30 relazione definitiva contenente risposta alle osservazioni formulate dalle parti.

2. dispone che il Servizio Sociale trasmetta relazione di aggiornamento sugli interventi compiuti e programmati entro il 30/1/25 -concede alle parti termine sino al 15/2/26 per il deposito di eventuali memorie.

L'Aquila, il 11/12/2025

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