Grandi rischi, il pm stringe su Bertolaso

20 Gennaio 2013

Il giorno dopo le motivazioni emerge il ruolo dell’ex capo della Protezione civile. Il giudice: riunione pienamente valida

L’AQUILA. Il ruolo dell’ex capo della Protezione civile Guido Bertolaso come ispiratore della riunione della Commissione Grandi rischi, vertice ufficiale di cui i legali degli imputati avevano tentato di contestare la validità, è uno degli elementi di maggiore evidenza nelle 943 pagine di motivazioni con le quali il giudice Marco Billi ha fissato le colpe dei sette componenti della Commissione grandi rischi. E sulla posizione di Bertolaso e dell’altra indagata eccellente, l’ex assessore regionale Daniela Stati, la Procura stringe i tempi per arrivare a definire la loro posizione. I legali della Stati, letti i passaggi delle motivazioni che riguardano la loro assistita, confidano in una richiesta di archiviazione.

Quanto a Bertolaso e alla sua «operazione mediatica», alla quale, scrive il giudice Billi, i sette scienziati hanno avuto la «colpa grave» di aderire in maniera «colpevole e acritica», il carico delle responsabilità appare aggravato dalla lettura della sentenza. A carico dell’ex braccio destro di Berlusconi i pm potrebbero chiedere il processo una volta chiuse le indagini. Tra l’altro, Billi smonta la tesi della composizione non in forma ufficiale dell’organismo riunito all’Aquila. «Il 31 marzo 2009», scrive, «gli imputati agirono effettivamente in qualità di componenti della Commissione grandi rischi come contestato nel capo d’imputazione. Non è corretto sostenere che la Commissione, per le questioni connesse al rischio sismico, non è strutturalmente in grado di riunirsi con dieci soggetti».

In un altro passaggio il giudice scrive: «Gli imputati non si trovavano all’Aquila a titolo personale e non erano stati interpellati (solo) a titolo di scienziati, esperti o studiosi. Essi parlavano (prima di tutto) quali componenti della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei Grandi rischi e in tale qualità erano stati chiamati ad assolvere alle funzioni proprie dell’organo che componevano, ovvero funzioni consultive, propositive, informative per la previsione delle varie ipotesi di rischio a fini di prevenzione, ovvero al fine di evitare o ridurre al minimo la possibilità di danni conseguenti agli eventi calamitosi. Se gli imputati avessero espresso opinioni a titolo meramente personale o se avessero espresso opinioni quali scienziati, esperti o studiosi, la loro rilevanza sarebbe stata limitata al mondo scientifico e accademico. Avendo però essi espresso giudizi quali componenti della Commissione è evidente che il parametro della loro rilevanza dev’essere rappresentato dai compiti e dalle funzioni assegnati dalla legge».

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