Terremoto, l'ordinanzasoldi ad aziende e ai pompieri

Ottanta milioni alle aziende danneggiate. Ai Vigili del fuoco saranno destinati 150mila euro di fondi. Concessa la deroga per gli straordinari B e C: ribaditi i 7 giorni
L’AQUILA. Ottanta milioni di euro alle imprese danneggiate, 150mila euro ai vigili del fuoco per le spese sostenute nelle complesse attività di messa in sicurezza. Ribaditi i termini perentori per far partire i lavori nelle case B e C: sette giorni dal contributo definitivo. Questi i contenuti dell’ordinanza 3843 del 19 gennaio, che contiene anche l’indicazione dello stop, a fine mese, al pedaggio gratis.
PEDAGGIO. La notizia della ripresa del pagamento dal primo febbraio, pubblicata mercoledì dal Centro, ha scatenato le proteste da parte degli sfollati costretti a fare i pendolari dalla costa. Tra le segnalazioni c’è quella di un operaio del settore edile in cassa integrazione che, con moglie e due figlie, si trova a Isola del Gran Sasso in quanto la sua abitazione classificata B è in un complesso di edilizia popolare «per cui i tempi del rientro sono lunghissimi». Lo sfollato spiega che «ogni giorno sono costretto a fare avanti e indietro per accompagnare le mie due figlie a scuola, con conseguente dispendio di denaro. Ora questa notizia della ripresa del pagamento del pedaggio proprio non ci voleva. Occorrerebbe ripristinare l’esenzione almeno per quei casi accertati in cui una persona è costretta a viaggiare ogni giorno per motivi ben documentati, come me. Chiedo al sindaco Cialente di occuparsi anche dei tanti sfollati, come me, che si trovano ancora lontano dall’Aquila, e non per scelta». Il 31 gennaio termina l’esenzione, valida per i residenti nel cratere sismico «che non siano rientrati nell’abitazione occupata prima del 6 aprile, ovvero non abbiano ancora trovato sistemazione alloggiativa alternativa nel territorio del Comune di residenza ovvero dei Comuni limitrofi».
SOLDI ALLE IMPRESE. L’ordinanza 3843 prevede anche un intervento economico in favore delle imprese danneggiate dal terremoto. In particolare, richiamando l’ordinanza 3789 sulle indennità alle attività produttive (indennizzo correlato alla durata della sospensione delle attività per un periodo massimo di 120 giorni, sulla base dei redditi prodotti risultati dalla dichiarazione dei redditi del 2008 o da scritture contabili), si prevede la possibilità, da parte del commissario delegato, di anticipare, su richiesta dei Comuni, le somme ritenute ammissibili, nei limiti dell’importo massimo di 80 milioni di euro «di cui è stata accertata la relativa disponibilità».
SINDACI E ASPETTATIVA. Secondo l’ordinanza, i sindaci dei Comuni del cratere sismico possono richiedere ai propri datori di lavoro l’esenzione dalle prestazioni lavorative per un periodo massimo di ulteriori 60 giorni. Insomma, si allunga il periodo di aspettativa, come richiesto anche dall’Anci (l’associazione dei Comuni) e i primi cittadini potranno continuare a lavorare nei Comuni almeno fino alle elezioni amministrative fissate per il 28 e 29 marzo. Anche il personale dei Comuni è ricompreso in un articolo dell’ordinanza, quello che definisce il lavoro straordinario. Il personale dei Comuni «in ragione del prolungato e gravoso impegno per le maggiori esigenze derivanti dalle attività di emergenza e di ricostruzione» può beneficiare di una deroga ai limiti fissati per il lavoro straordinario. La deroga riguarda massimo 5 unità, per ogni Comune, di personale impegnato dai sindaci per il superamento dell’emergenza e la ricostruzione. «Il personale può essere autorizzato, fino al 31 maggio 2010, all’effettuazione di lavoro straordinario, effettivamente reso, fino a 50 ore mensili, in deroga ai limiti quantitativi e alle fonti di finanziamento» fissati dalla legge. Il limite massimo dello stanziamento per il lavoro straordinario, in questo caso, è di 300mila euro.
UFFICI DEL COMUNE. Il commissario delegato è autorizzato, in base all’ordinanza, ad assegnare al Comune dell’Aquila le risorse per reperire un edificio dove collocare uffici provvisori. Lo stanziamento, «in attesa della riparazione degli immobili pubblici nel territorio, danneggiati dall’evento sismico, e al fine di consentire la continuità delle attività di competenza degli uffici del Comune dell’Aquila», è pari a 140mila euro. I soldi sono destinati al reperimento di un apposito edificio.
CASE B E C. L’ordinanza ribadisce i termini entro i quali i cittadini devono avviare i lavori di riparazione delle case classificate B e C. «I lavori devono partire non oltre 7 giorni dalla relativa comunicazione del contributo definitivo. Ovvero, in caso di unità immobiliari ubicate in edifici condominiali, parimenti oggetto di domanda di contributo per la riparazione delle parti comuni, non oltre 7 giorni dalla comunicazione del contributo definitivo per le parti comuni, e non oltre 7 giorni dalla concessione del contributo definitivo per la singola unità immobiliare, se successiva a quella per le parti comuni, e terminare entro 6 mesi (case B) e 7 mesi (case C)».
DECADENZA. Chi non presenta la domanda di contributo per la riparazione delle abitazioni classificate B e C entro i termini previsti, decade automaticamente dall’autonoma sistemazione o dalle sistemazioni alloggiative in albergo o assimilate. Le comunicazioni di contributo definitivo relative al Comune dell’Aquila, per qualsiasi esito, avvengono tramite pubblicazione nell’albo pretorio e sul sito Internet istituzionale. La pubblicazione all’albo vale come avvenuta notifica, a tutti gli effetti di legge.
CASE E. L’ordinanza, inoltre, prende in esame anche le abitazioni classificate E, quelle che hanno riportato danni strutturali. L’inizio dei lavori sulle parti comuni degli edifici classificati con esito E e degli aggregati strutturali deve avvenire entro trenta giorni dalla concessione del contributo.
RISCHIO SISMICO. L’ultimo articolo dell’ordinanza 3843 autorizza il capo dipartimento della Protezione civile a nominare «un’apposita commissione, che opera a titolo gratuito, composta da dieci membri prescelti tra esperti in materia sismica, di cui uno con funzioni di presidente. La commissione definisce gli obiettivi e i criteri per l’individuazione degli interventi per la prevenzione del rischio sismico entro trenta giorni dalla nomina».
PEDAGGIO. La notizia della ripresa del pagamento dal primo febbraio, pubblicata mercoledì dal Centro, ha scatenato le proteste da parte degli sfollati costretti a fare i pendolari dalla costa. Tra le segnalazioni c’è quella di un operaio del settore edile in cassa integrazione che, con moglie e due figlie, si trova a Isola del Gran Sasso in quanto la sua abitazione classificata B è in un complesso di edilizia popolare «per cui i tempi del rientro sono lunghissimi». Lo sfollato spiega che «ogni giorno sono costretto a fare avanti e indietro per accompagnare le mie due figlie a scuola, con conseguente dispendio di denaro. Ora questa notizia della ripresa del pagamento del pedaggio proprio non ci voleva. Occorrerebbe ripristinare l’esenzione almeno per quei casi accertati in cui una persona è costretta a viaggiare ogni giorno per motivi ben documentati, come me. Chiedo al sindaco Cialente di occuparsi anche dei tanti sfollati, come me, che si trovano ancora lontano dall’Aquila, e non per scelta». Il 31 gennaio termina l’esenzione, valida per i residenti nel cratere sismico «che non siano rientrati nell’abitazione occupata prima del 6 aprile, ovvero non abbiano ancora trovato sistemazione alloggiativa alternativa nel territorio del Comune di residenza ovvero dei Comuni limitrofi».
SOLDI ALLE IMPRESE. L’ordinanza 3843 prevede anche un intervento economico in favore delle imprese danneggiate dal terremoto. In particolare, richiamando l’ordinanza 3789 sulle indennità alle attività produttive (indennizzo correlato alla durata della sospensione delle attività per un periodo massimo di 120 giorni, sulla base dei redditi prodotti risultati dalla dichiarazione dei redditi del 2008 o da scritture contabili), si prevede la possibilità, da parte del commissario delegato, di anticipare, su richiesta dei Comuni, le somme ritenute ammissibili, nei limiti dell’importo massimo di 80 milioni di euro «di cui è stata accertata la relativa disponibilità».
SINDACI E ASPETTATIVA. Secondo l’ordinanza, i sindaci dei Comuni del cratere sismico possono richiedere ai propri datori di lavoro l’esenzione dalle prestazioni lavorative per un periodo massimo di ulteriori 60 giorni. Insomma, si allunga il periodo di aspettativa, come richiesto anche dall’Anci (l’associazione dei Comuni) e i primi cittadini potranno continuare a lavorare nei Comuni almeno fino alle elezioni amministrative fissate per il 28 e 29 marzo. Anche il personale dei Comuni è ricompreso in un articolo dell’ordinanza, quello che definisce il lavoro straordinario. Il personale dei Comuni «in ragione del prolungato e gravoso impegno per le maggiori esigenze derivanti dalle attività di emergenza e di ricostruzione» può beneficiare di una deroga ai limiti fissati per il lavoro straordinario. La deroga riguarda massimo 5 unità, per ogni Comune, di personale impegnato dai sindaci per il superamento dell’emergenza e la ricostruzione. «Il personale può essere autorizzato, fino al 31 maggio 2010, all’effettuazione di lavoro straordinario, effettivamente reso, fino a 50 ore mensili, in deroga ai limiti quantitativi e alle fonti di finanziamento» fissati dalla legge. Il limite massimo dello stanziamento per il lavoro straordinario, in questo caso, è di 300mila euro.
UFFICI DEL COMUNE. Il commissario delegato è autorizzato, in base all’ordinanza, ad assegnare al Comune dell’Aquila le risorse per reperire un edificio dove collocare uffici provvisori. Lo stanziamento, «in attesa della riparazione degli immobili pubblici nel territorio, danneggiati dall’evento sismico, e al fine di consentire la continuità delle attività di competenza degli uffici del Comune dell’Aquila», è pari a 140mila euro. I soldi sono destinati al reperimento di un apposito edificio.
CASE B E C. L’ordinanza ribadisce i termini entro i quali i cittadini devono avviare i lavori di riparazione delle case classificate B e C. «I lavori devono partire non oltre 7 giorni dalla relativa comunicazione del contributo definitivo. Ovvero, in caso di unità immobiliari ubicate in edifici condominiali, parimenti oggetto di domanda di contributo per la riparazione delle parti comuni, non oltre 7 giorni dalla comunicazione del contributo definitivo per le parti comuni, e non oltre 7 giorni dalla concessione del contributo definitivo per la singola unità immobiliare, se successiva a quella per le parti comuni, e terminare entro 6 mesi (case B) e 7 mesi (case C)».
DECADENZA. Chi non presenta la domanda di contributo per la riparazione delle abitazioni classificate B e C entro i termini previsti, decade automaticamente dall’autonoma sistemazione o dalle sistemazioni alloggiative in albergo o assimilate. Le comunicazioni di contributo definitivo relative al Comune dell’Aquila, per qualsiasi esito, avvengono tramite pubblicazione nell’albo pretorio e sul sito Internet istituzionale. La pubblicazione all’albo vale come avvenuta notifica, a tutti gli effetti di legge.
CASE E. L’ordinanza, inoltre, prende in esame anche le abitazioni classificate E, quelle che hanno riportato danni strutturali. L’inizio dei lavori sulle parti comuni degli edifici classificati con esito E e degli aggregati strutturali deve avvenire entro trenta giorni dalla concessione del contributo.
RISCHIO SISMICO. L’ultimo articolo dell’ordinanza 3843 autorizza il capo dipartimento della Protezione civile a nominare «un’apposita commissione, che opera a titolo gratuito, composta da dieci membri prescelti tra esperti in materia sismica, di cui uno con funzioni di presidente. La commissione definisce gli obiettivi e i criteri per l’individuazione degli interventi per la prevenzione del rischio sismico entro trenta giorni dalla nomina».