Un piano per vendere gli alloggi delle Ater in Abruzzo

Il disegno di legge aggiorna la vecchia normativa regionale. Tra le novità l’affitto con patto di futura vendita e un nuovo sistema di utilizzo dei ricavi

L’AQUILA. L’idea di vendere gli alloggi di edilizia popolare non è nuova. Nel tempo si sono susseguite leggi e leggine, ma oggi le numerose richieste dei comuni e delle Ater, le Aziende territoriali di edilizia residenziale, hanno spinto la giunta regionale a varare un disegno di legge, firmato dall’assessore al ramo Donato Di Matteo, che, sostituendo la legge vigente 76/2001, aggiorna le modalità attuative e semplifica e valorizza la vendita di questi beni.

Quali sono le novità? Innanzitutto si rende alienabile una parte del patrimonio abitativo esistente nel territorio, facilitando così gli acquisti, la mobilità degli inquilini non interessati all’acquisto, l’aggregazione funzionale degli immobili e la gestione del patrimonio tra enti (i Comuni possono trasferire gratuitamente le proprietà dell’intero patrimonio di edilizia residenziale pubblica alle Ater o viceversa).

Altra novità è il reinvestimento dei proventi derivanti dalla vendita in “programmi organici di rigenerazione urbana”. Ulteriore misura è l’introduzione della locazione con patto di futura vendita degli alloggi in regime di canone concordato. «Nell’attuale fase di incertezza economica», si legge nella relazione che accompagna la legge, «di contrazione della domanda di immobili e di selettività del sistema bancario nell’erogazioine dei crediti, questa forma di contratto consente all’assegnatario di dilazionare nel tempo il pagamento dell’alloggio e intanto iniziare a goderne. Il canone di locazione non è più a fondo perduto e il contratto di locazione è stipulato per una durata minima di otto anni. Al momento del rogito notarile e di compravendita sarà riconosciuto il 90% dei canoni di locazione versato quale anticipazione sul prezzo di vendita».

Ma come si fa il prezzo? Secondo il ddl, il prezzo di cessione di ciascun alloggio agli assegnatari è costituito dal valore che risulta moltiplicando per cento la sua rendita catastale (dunque se la rendita sarà 500 il prezzo sarà 50mila euro). A questo prezzo potrà essere applicata una riduzione del 20% se l’alloggio è vecchio. Il diritto di prelazione è degli assegnatari. Questi non potranno rivendere l’alloggio acquistato prima di dieci anni. In questo caso il diritto di prelazione è degli enti proprietari, a meno che l’acquirente non lo estingue pagando un 10% del prezzo.