Multa al semaforo con il T-red, annullata la sanzione-trappola

Automobilista vince una causa contro il Comune: aveva oltrepassato di poco la linea bianca. Dopo il giudice di pace, anche il tribunale decide che la contravvenzione era illegittima
PESCARA. Ha perso anche in appello il Comune di Pescara nella causa sulle multe comminate tramite T-red per gli automobilisti che hanno oltrepassato la striscia bianca agli incroci sorvegliati dai semafori. Il tribunale ha confermato l’annullamento già deciso dal giudice di Pace condannando il Comune a pagare le spese di giudizio. Tutto ha avuto inizio con il ricorso degli avvocati pescaresi Alessandro Ferraro e Francesco Maria Di Gaetano, su alcune multe per aver fermato l’auto oltre la prima striscia bianca ai semafori sorvegliati dalle telecamere. La violazione riguardava l’articolo 146 comma 2 del codice della strada, relativo al mancato rispetto della segnaletica orizzontale.
Il ricorso presentato puntava sul fatto che, nella delibera di giunta che istituiva i nuovi semafori T-Red in città (ad aprile 2022), il funzionamento della strumentazione veniva autorizzato solo per il passaggio con il rosso e non per il superamento della linea di arresto. Il Comune si era accorto del problema, tanto che corresse il tiro inserendo con l’ordinanza 627 anche la violazione contemplata nell’articolo 146, comma 2. Le multe impugnate da parte dei cittadini sono state comminate prima del 28 agosto 2023 (data della nuova ordinanza), entro i canonici 60 giorni. Il giudice di Pace aveva dato ragione agli automobilisti, ma il Comune non si era dato per vinto, ricorrendo in appello. Ora anche questo grado di giudizio ha portato l’ente a soccombere, dando ragione agli automobilisti.
«Il tribunale ordinario di Pescara ha sancito ancora una volta che l’operato dell’amministrazione è viziato, in particolare per l’omessa indicazione, nell’ordinanza dirigenziale, del comma 2 dell’articolo 146 del codice della strada», commenta l’avvocato Alessandro Ferraro. «Si tratta di un’omissione grave, non solo formale, che incide direttamente sulla legittimità degli accertamenti. Non si comprende l’accanimento dell’amministrazione comunale nel voler a tutti i costi celare un errore che è ormai più che acclarato. Non solo è stata omessa l’autorizzazione per il comma 2 nella documentazione prodotta in giudizio, ma l’amministrazione ha addirittura adottato misure accessorie di dubbia legittimità, sanzionando coloro che, dopo la notizia della prima sentenza favorevole, hanno deciso legittimamente di impugnare le sanzioni ricevute. Alcuni nostri assistiti, nel pieno del loro diritto di difesa, si sono infatti visti recapitare ulteriori sanzioni, questa volta per presunta omessa comunicazione dei dati patente, come conseguenza diretta della loro opposizione, con notifiche da oltre 2mila euro ricevute nelle more del giudizio».
Con il nuovo Codice della strada (entrato in vigore a dicembre scorso), l’accertamento del superamento della linea di arresto non può avvenire tramite sistemi automatici, poiché la contestazione deve essere immediata e non più differita e dunque sul posto, in presenza dei vigili. «È auspicabile», prosegue il legale, «che l’amministrazione comunale decida finalmente di porre fine a questo accanimento nei confronti degli automobilisti, almeno per ciò che concerne l’applicazione dell’articolo 146 comma 2, anche in considerazione del fatto che il nuovo codice ha escluso espressamente questa possibilità. È evidente che anche il legislatore ha compreso l’anomalia della prassi finora adottata. Ora è tempo che il Comune tragga le dovute conseguenze».
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